LA NUOVA COSTITUZIONE

la nuova costituzione proposta dal partito italia nuova

Articolo 1

Lo Stato ha come fine quello di creare le condizioni migliori affinché l’individuo possa esprimersi nella società, secondo i propri desideri. L’individuo cittadino è libero di autodeterminarsi secondo i propri convincimenti e la propria coscienza e si assume la piena responsabilità delle azioni od omissioni compiute nell’esercizio di tale prerogativa. Ogni scelta dell’individuo che non sia in contrasto con la libertà altrui è personale e non può essere materia di competenza dello Stato.

Articolo 2

Lo Stato garantisce ad ogni individuo cittadino il proprio sostegno, nelle misure più idonee, siano esse di tipo organizzativo o normativo, per il raggiungimento dei propri scopi.

Articolo 3

Gli individui cittadini che si comporteranno con accoglienza, generosità e comprensione con i loro simili, e con tutte le espressioni universali della natura non avranno mai da temere il giudizio e la coercizione dello Stato.

Articolo 4

Ogni individuo cittadino che non dimostri di aderire ai principi fondamentali dello Stato perderà il proprio diritto alla cittadinanza e tutte le opportunità ad essa collegate.

Articolo 5

La proprietà privata è inalienabile e va tutelata, fatto salvo quanto disposto dalla Legge in materia di risarcimento del danno allo Stato e agli individui cittadini terzi.

Articolo 6

Nessuna organizzazione, associazione, gruppo o collettivo può fare valere diritti o prerogative superiori al singolo individuo cittadino.

Articolo 7

Nessuna norma pubblica o privata può prevalere sull’autodeterminazione dell’individuo cittadino, ancorché tale autodeterminazione non abbia risvolti violenti, aggressivi o costituisca minaccia all’incolumità, all’intimità e alla riservatezza di ogni altro individuo cittadino o all’organizzazione dello Stato.

Articolo 8

La scuola è gratuita fino al secondo grado superiore. Tutti i cittadini fino al compimento del 18 anno di età che non hanno un impiego debbono frequentarla. Alla scuola è affidato il compito di scoprire e valorizzare le capacità e i talenti dello studente, di incoraggiarne lo sviluppo e il perfezionamento. Lo Stato promuove attraverso la sua organizzazione, le proprie risorse e le disposizioni normative del caso, l’autodeterminazione di tutti gli individui cittadini che dimostrino di voler affermarsi nel campo dell’artigianato, dei mestieri, dell’agricoltura, dell’arte, della scienza e della ricerca intellettuale e scientifica.

Articolo 9

Il servizio sanitario è nazionale e gratuito per tutti gli individui cittadini. Viene erogato e gestito direttamente o indirettamente dallo Stato con l’unico fine di tutelare la vita umana con tutti gli strumenti che la medicina e la scienza offrono.

Articolo 10

Ogni individuo cittadino che approfitti in mancanza di una reale necessità del servizio sanitario nazionale sarà chiamato al risarcimento di quanto indebitamente ottenuto. La responsabilità di chi opera nell’ambito del servizio sanitario nazionale è personale, così come in ogni altro ente, organismo o istituzione dello Stato. Chiunque agisca in contrasto con i principi della presente carta è soggetto ai risarcimenti previsti dalla legge.

Articolo 11

Lo Stato mette a disposizione di ogni cittadino una struttura organizzata di uomini, donne e mezzi idonei, con il compito di tutelarlo, assisterlo e proteggerlo da ogni minaccia alla propria incolumità. Nessun individuo può sopraffare un altro per nessuna ragione neppure se rappresenta lo Stato. La presente carta stabilisce i limiti dell’azione coercitiva esercitata dallo Stato a tutela e a salvaguardia dei cittadini e della sua organizzazione.

Articolo 12

Un individuo cittadino può essere sottoposto ad un processo quando ne sussistano le condizioni determinate dal compimento di un reato. Qualunque individuo sottoposto ingiustamente a processo, o che sia stato assolto deve essere ripagato adeguatamente per il danno subito.

Articolo 13

L’azione penale non è obbligatoria ma discrezionale. È attivata su iniziativa dei Delegati del Capo dello Stato in ogni Provincia o per effetto di denuncia presentata presso di essi da ogni cittadino. Tutti gli individui cittadini senza distinzione, sono soggetti alla Legge, che non è uguale per tutti, ma vale per tutti. I Delegati del Capo dello Stato in ogni Provincia, giudicano secondo buon senso e in ossequio ai principi espressi da questa Carta con il fine di ottenere ravvedimento personale ed equo risarcimento per le vittime del danno o del delitto subito. I delegati provinciali tengono conto di tutte le caratteristiche dell’individuo che ha commesso il reato. Al Capo dello Stato possono essere rivolte in caso di condanna richieste di Appello che vengono evase entro 3 mesi dalla presentazione della domanda. Nessun processo può durare per un periodo superiore a 1 mese, salvo specifiche situazioni di carattere “eccezionale”, per le quali il periodo è esteso ad un massimo di 3 mesi. La legge stabilisce le modalità organizzative con cui ciascun Delegato Provinciale esercita la propria funzione giudiziaria in ossequio ai principi della presente Carta.

Articolo 14

Nessun cittadino può essere privato della libertà se non dopo una condanna per grave delitto nei confronti di un altro individuo. Si intende grave delitto ogni atto di violenza e aggressione fisica. Non è l’entità del danno procurato ma, l’atto in sè, che sarà oggetto di processo. La reclusione è prevista unicamente per delitti che abbiano oggetto tutte le espressioni di violenza fisica od atti volti a procurare danno fisico diretto o indiretto. La pena massima applicabile per legge è la reclusione a vita. Per tutti gli altri reati di carattere civile o penale la legge stabilisce i diversi provvedimenti da adottare di volta in volta a seconda dei casi. Tali provvedimenti avranno principalmente l’obiettivo di privare il cittadino condannato di una parte o tutte le opportunità offerte dalla società, compresa la proprietà privata. Il cittadino che non fosse nelle condizioni di risarcire il danno arrecato ai terzi o allo Stato con mezzi propri diretti o indiretti potrà essere posto coattivamente nella condizione di ottenere la somma dovuta tramite la prestazione d’opera o d’ingegno nelle modalità stabilite dalla legge. In caso di manifesta violenza o pericolo l’individuo potrà essere costretto agli arresti domiciliari o posto nella condizione di non nuocere.

Articolo 15

Ogni individuo cittadino che ha scontato o pagato l’eventuale condanna inflitta, di carattere penale o civile, ha diritto a non avere più menzione della pena nel contesto della vita sociale. Il passato di ogni individuo cittadino non può in alcun modo costituire pregiudizio per la sua vita sociale. Chiunque ponga in essere discriminazioni con questa modalità è soggetto ai risarcimenti di Legge.

Articolo 16

Ogni individuo cittadino è innocente fino a prova contraria. Ogni atto, iniziativa privata o pubblica volta a sovvertire o a non corrispondere a tale principio è punita dalla legge.

Articolo 17

L’individuo cittadino ha l’obbligo, se vuole godere della cittadinanza italiana e delle opportunità ad essa collegate, di pagare un contributo fisso annuo allo Stato determinato per legge. Tale importo determinato sulla base del fabbisogno storico dello Stato, non può essere incrementato, calcolato il riparto uguale tra tutti i cittadini, di più del 15% della cifra al momento dell’entrata in vigore della presente Carta. Ogni cittadino straniero che voglia entrare nel territorio nazionale per ragioni di turismo o affari ha l’obbligo di pagare una tassa d’ingresso annuale determinata per Legge. Qualunque cittadino straniero che voglia soggiornare nel Paese per un periodo maggiore di 3 mesi ha l’obbligo di pagare il contributo fisso annuo allo Stato. Il cittadino straniero che non è in regola con il pagamento del contributo fisso annuo allo Stato viene espulso dal territorio nazionale. Ogni aumento della tassa fissa, oltre il 15% deve essere sottoposto a referendum popolare. Il quesito referendario conterrà le motivazioni del fabbisogno di tale aumento e le iniziative ad esso collegate.

Articolo 18

Lo Stato è nazionale. Non sono previste elezioni di organi locali o periferici. L’amministrazione e l’iniziativa organizzativa dello Stato si svolge con i medesimi standard su tutto il territorio italiano.

Articolo 19

Lo Stato garantisce la realizzazione e l’adeguamento a standard di eccellenza delle infrastrutture necessarie allo sviluppo economico e sociale del Paese negli ambiti di sua competenza e a seconda delle risorse finanziarie disponibili. Lo Stato non ha l’obbligo di rendere conto all’individuo cittadino delle scelte operative, strategiche, organizzative della propria attività. Il cittadino individuo non può entrare nel merito di tali scelte ed iniziative che saranno tutte ispirate ai principi della presente Carta.

Articolo 20

Lo Stato attraverso le risorse finanziarie derivanti dalla tassa di ingresso nel Paese per i turisti stranieri, garantisce la tutela, il mantenimento e il ripristino delle opere d’arte, monumentali e architettoniche facenti parte del patrimonio nazionale, e mette altresì a disposizione le risorse adeguate in tutti gli ambiti della cultura della musica e dello spettacolo che rappresentano la tradizione culturale italiana nel mondo. Le risorse economiche prodotte da tali attività non potranno essere destinate ad altri settori.

Articolo 21

Il Capo dello Stato non rappresenta i cittadini individui, ma rappresenta solo l’organizzazione sociale del Paese. È eletto dai cittadini dai quali riceve gli ampi poteri previsti dalla presente Carta. A lui spetta l’emanazione delle Leggi, l’autorità giudiziaria, ed esecutiva. L’incarico di Capo dello Stato è permanente fino all’età di 75 anni. Egli può essere eletto a partire dall’età minima di 30 anni fino all’età massima di 50. Ha come unico obbligo quello di attenersi ai principi espressi in questa Carta. Al Capo dello Stato spettano tutte le decisioni di politica interna ed internazionale, egli può essere rimosso dall’incarico con Decreto del Collegio Popolare Nazionale solo nelle modalità espresse dalla presente Carta.

Articolo 22

Le consultazioni popolari si svolgono ogni cinque anni per l’elezione del Collegio Popolare Nazionale. Il Collegio Popolare Nazionale è composto di 45 membri eletti con sistema uninominale maggioritario a turno unico, su base nazionale. Il Collegio Popolare Nazionale ha poteri consultivi nell’ambito della gestione ordinaria dello Stato. Al Collegio Popolare Nazionale spetta la convocazione delle consultazioni popolari per l’elezioni del Capo dello Stato a seguito di morte o dimissioni di quest’ultimo. Il Collegio Popolare Nazionale ha l’obbligo su istanza sottoscritta da almeno il 55% dei cittadini aventi diritto al voto di convocare in ogni momento nuove elezioni per l’incarico di Capo dello Stato. Il Capo dello Stato riceve periodicamente i pareri dei membri del Collegio Popolare Nazionale su questioni di indirizzo politico interno e internazionale.

Articolo 23

Il Capo dello Stato, governa e amministra con l’ausilio di un Gabinetto Centrale e di delegati provinciali da lui nominati. Ogni delegato può essere rimosso dal Capo dello Stato, in qualsiasi momento, se il proprio comportamento è in contrasto con i principi della presente Carta.

Articolo 24

Il Capo dello Stato rispetta, pena il decadimento dall’incarico, e fa valere presso gli individui cittadini e gli organi dello Stato i principi di questa Carta sui quali si fonda l’organizzazione della società.

Articolo 25

Le organizzazioni militari dello Stato hanno come fine la difesa del territorio da aggressioni esterne e contribuiscono in momenti di pace alle opere di aiuto nazionale e internazionale in caso di conflitti e calamità naturali o altri eventi che minaccino gli individui. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE I) Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente Carta, il Presidente della Repubblica in carica indice una consultazione popolare per l’elezione diretta del Capo dello Stato. II) Il Capo dello Stato entro 90 giorni dall’insediamento indice le elezioni per la formazione del Collegio Popolare Nazionale.III) Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente Carta, cesseranno le prerogative e i modelli organizzativi di tutte le istituzioni dello Stato le quali saranno oggetto di revisione e riorganizzazione normativa da parte del Capo dello Stato sentito il parere del Collegio Popolare Nazionale. IV) La presente Carta Costituzionale è modificabile nella sua complessità ed emendabile nei vari articoli tramite referendum popolare promosso da almeno 5 milioni di cittadini aventi diritto al voto ovvero tutti coloro che abbiano compiuto il 18esimo anno di età. L’istituto del referendum esclusivamente propositivo è sempre ammissibile per questo e per tutti gli altri casi in cui i cittadini lo ritengano necessario purché lo promuovano alle condizioni previste dalla presente disposizione. Il referendum per essere ritenuto valido deve ottenere il voto favorevole di almeno il 51% dei partecipanti al voto con un minimo di votanti del 55% degli aventi diritto.
 
 

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